2014-06-26

Alcol, reato e pericolosità sociale

M. Tantalo, C. Rago, G. Ciraso

Il nostro codice penale all’accertamento dell’imputabilità di un autore di reato fa seguire quello sulla pericolosità sociale alfine di poter applicare, eventualmente, le mi­sure di sicurezza.

L’accertamento della pericolosità sociale in caso di reato commesso da un etilista cronico prosciolto per vizio di mente presenta prol/ematiche assimilabili a quelle più ge­nerali e legate alla crisi che oggi sta vivendo il concetto stesso di pericolosità sociale.

Il tema di questo capitolo si inserisce a pieno diritto nel novero delle «informazioni» sul trattamento multimodale della dipendenza da al­col.

Dopo quanto è stato già detto sull’imputabilità dei soggetti che, in stato di acuta o cronica intossicazione da alcol, commettono dei fatti illeciti previsti dalla legge come reato, e dopo aver sottolineato che la condizione di cronica intossicazione, pre­sente al momento del fatto come pure al momento dell’accertamento dell’imputabilità, può so­stenere una prognosi «giuridica» di pericolosità sociale, è importante chiarire cosa debba intendersi per Pericolosità sociale e successiva­mente discutere la validità di questo concetto nei confronti degli al­coldipendenti.

La pericolosità sociale

Il c.p. all’art. 203 fa riferimento agli autori di reato che devono ritenersi «socialmente pericolosi».

«Agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la per­sona, anche se non imputabile o non punibile,… quando è probabile che commetta nuovi fatti pre­veduti dalla legge come reato».

La pericolosità sociale esprimerebbe, cioè, un giudizio individua­lizzato di pro­gnosi comportamentale o meglio di concreta prevedibilità di recidiva di atti delit­tuosi. Questo giudizio è il presupposto per l’applicazione delle Misure di sicurezza, cioè di provvedimenti che da un lato tenderebbero a neutralizzare la probabilità di ulteriore danno da parte dei «rei pericolosi sociali» e dall’altro ad attuare nei loro confronti misure «terapeutiche» o più genericamente «rieducative».

Il concetto di pericolosità sociale nacque con la Scuola Positiva allorché servì per attuare un vero e proprio programma di politica pe­nale; si pensò, cioè, di utiliz­zare il principio della responsabilità sociale c quello della responsabilità legale: il de­linquente non doveva essere giudicato in relazione alla gravità del delitto commesso (come si era fatto fino ad allora), ma in funzione della sua «pericolosità» per la so­cietà e cioè in relazione ai delitti che avrebbe potuto ancora at­tuare (1). Al posto delle pene determinate in base alla gravità del de­litto, sarebbe stato preferibile adot­tare misure di difesa sociale, com­misurate alla pericolosità del reo, ed indeterminate nel tempo, se non altro fino al cessare della stessa pericolosità. L’ipotesi di un futuro comportamento illecito (certo o probabile o solo possibile) doveva es­sere alla base del giudizio di pericolosità sociale e la gravità del re­ato commesso doveva far parte dei parametri valutativi di riferimento («Le sanzioni detentive adottate nei riguardi del criminale devono es­sere dettate non dalla natura e gravità dell’atto compiuto, ma dal di lui potenziale aggressivo individuale») (2).

Vale la pena ricordare che ancora prima, e cioè all’inizio del 1800, la scienza psichiatrica aveva ampliato il proprio interesse ai problemi del crimine e della giusti­zia, rispondendo alle esigenze dei nuovi sistemi penali che, attraverso gli strumenti più noti  il car­cere, il lavoro coatto, I’isolamento  non tendevano più a punire il sog­getto unicamente per gli atti illeciti compiuti, ma cercavano di tra­sformare la perso­nalità del delinquente, le sue abitudini, le sue moti­vazioni.

Secondo M. FOUCOULT (3) quando la personalità del delinquente ha co­minciato a diventare oggetto di interesse per i riformatori del si­stema penale, ci si è resi conto che gli autori di reati razionalmente «incomprensibili» non avrebbero più potuto essere correttamente puniti se non attraverso «giustificazioni psichiatriche», fornendo così alla psichiatria nuovi e più ampi spazi di intervento e quindi di potere.

Alla fine dell’800 si realizzò un radicale mutamento con l’affermazione del con­cetto deterministico che, nato all’insegna del po­sitivismo e della negazione del libero arbitrio, affermò l’importanza dello studio attento del criminale con il conseguente superamento del concetto di responsabilità. R. GAROFALO (4) sostenne la neces­sità di in­trodurre il concetto di temibilità, in riferimento, cioè, all’entità del danno che un delinquente può provocare. Questo concetto, dopo una più corretta elaborazione teorica, fu trasformato da E. FERRI (S) in perico­losità sociale intesa appunto come la probabilità che un reo compia nuovi delitti.

Il nostro codice penale  del 1930  non accettò completamente que­ste istanze positivistiche pur tenendole in giusta considerazione. Infatti accanto alle misure pe­nali, furono introdotte le cosiddette mi­sure di sicurezza, che sottendevano l’esistenza della pericolosità so­ciale nei rei cui avrebbero dovuto essere applicate. Fu dato vita al co­siddetto «Sistema a doppio binario».

E ipotizzabile che il nostro Legislatore, non rinunciando ai prin­cipi tradizionali sul delitto, abbia voluto servirsi di misure aggiun­tive e sostitutive da applicarsi a chi «probabilmente» avrebbe potuto commettere in futuro un nuovo reato («i pericolosi sociali»). In tal modo il Diritto recuperò quanto aveva concesso alla scienza psichia­trica e delineò il concetto di pericolosità attraverso parametri niente af­fatto psichia­trici ma prettamente giuridici (6). In tal modo il compro­messo attuato con l’introduzione delle misure di sicurezza ha originato un ibrido ambiguo ed inesistente sul piano scientifico essendo la risul­tante di parametri clinici e giuridici e pertanto di difficile coesi­stenza (7), (8), (9), (10).

Negli ultimi anni, tuttavia, si è preso coscienza di questa ambigua coesistenza, soprattutto quando si è sentita la necessità di ridefinire, in termini operativi, la fina­lità della pena e quindi il trattamento dell’autore di reato. C’è stata, cioè, un’evoluzione sul piano più squi­sitamente legislativo, e che ha portato alla modifica ed all’abrogazione di alcuni articoli del c.p. o parti di essi relativi alla pericolosità so­ciale ed all’applicazione delle misure di sicurezza.

Infatti esistevano alcune condizioni in cui la pericolosità sociale di un reo veniva presunta dal suo stato prima del fatto illecito e du­rante l’attuazione dello stesso; oggi questo «stato» perché porti all’applicazione di una misura di sicurezza deve essere presente al mo­mento in cui la sanzione deve essere attuata.

In particolare le Sentenze della Corte Costituzionale del 27.7.82, n. 139 e del 15.7.1983, n. 249 hanno sancito l’applicabilità della mi­sura di sicurezza (ricovero in Casa di Cura e Custodia o in O.P.G.) da parte del giudice dell’esecuzione (Magistrato di Sorveglianza) solo quando sia stata accertata la presenza della perico­losità sociale al mo­mento della stessa applicazione, eliminando il preesistente «automatismo» mediante il quale aveva valore soprattutto l`entità del reato e la pre­senza di una psicopatologia, escludente o «riducente» I’imputabilità, al momento del fatto.

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 663/86, I’art. 204 del c.p. prevedeva specifici casi in cui la pericolosità sociale era pre­sunta ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di at­tuare una misura di sicurezza. L’art. 31 della suddetta legge ha espres­samente abrogato l’art. 204 del c.p. obbligando, pertanto, il magistrato a pronunciarsi sulla reale esistenza di pericolosità sociale.

Nella nuova ottica di concepire il trattamento del reo sono così cadute tutte le presunzioni di pericolosità sociale sia se connesse a fattispecie personali (dichiarazione di delinquenza abituale, professio­nale o per tendenza  artt. 102, 104, 105, 108 c.p. ), sia se dipen­denti da ipotesi di proscioglimento (art. 222 c.p.) o di di­minuzione della pena (art. 219 c.p.) o, infine, se riferite all’attuazione di sin­goli reati (artt. 512, 417 o 538 c.p.) (11).

Nonostante queste nuove e più favorevoli condizioni di operatività, segnaliamo che il concetto stesso di pericolosità sociale è attualmente in crisi ( 12) proprio per­ché è stato sottoposto a verifica attraverso numerose ricerche i cui risultati confer­merebbero l’impossibilità di predire una recidiva illecita basandosi su caratteristiche personologi­che ed in particolare su quelle del delinquente (12), (13), (14), (15).

Numerosi Autori avrebbero infatti dimostrato che gli psichiatri per le loro pre­visioni utilizzano prevalentemente dati di natura non clinica quali, ad esempio, i pre­cedenti penali, che, come è ovvio, possono es­sere utilizzati anche dal magistrato (16), (17); altre ricerche, sia pure empiriche, hanno dimostrato che anche i parametri di tipo clinico non forniscono certezza nella predizione di comportamento violento (17), (IX). Infine ENNIS B. e LITWACK R. (19) hanno affermato che quando uno psichiatra si accinge a formulare un giudizio di pericolosità sociale ha la stessa pos­sibilità di successo di una persona che si affida al lancio di una moneta per prendere una decisione. Sempre secondo questi AA. I’errore più frequente in cui può incor­rere il clinico è quello di so­vrastimare la pericolosità dei soggetti esaminati con il ri­sultato di aumentare la stigmatizzazione di costoro e di aggravare le misure re­pres­sivo.

Da quanto riportato, sia pure in termini necessariamente sintetici, si può affer­mare che con il passare degli anni, in rapporto ad una evo­luzione della metodologia di ricerca come pure ad una maggiore presa di coscienza degli stessi ricercatori ed operatori criminologi, è diventato molto più arduo «predire)) il comportamento ille­cito di un autore di re­ato, essendosi rivelato fallace il riferimento tanto ai parametri cli­nici quanto a quelli giuridici. Infatti, come affermano BANDINI C GATTI (18) «il bilancio che è possibile l`ormulare, dopo più di un secolo di prassi psichia­tricoforense, porta a concludere che i risultati conse­guenti alle innovazioni prodotte dal positivismo in tale direzione, sono stati del tutto fallimentari, non corrispondendo per nulla alle aspetta­tive dei teorici di questa dottrina).

Se sul piano teorico (de jure condendo) si può anche essere di ac­cordo su tali assunti, pur con alcune critiche, sul piano pratico (de jure condito) bisogna necessa­riamente confrontarsi con il problema ed evitare che il tecnico assuma un atteggia­mento schizofrenico tra ciò che vorrebbe fare e quanto esiste nella realtà.

Non va quindi dimenticato che il giudizio finale sulla reale peri­colosità sociale, come stabilisce il nostro Legislatore, spetta al giu­dice di merito il quale può richie­dere l’apporto tecnico di un perito, soprattutto quando si trovi di fronte ad ipotesi psichiatriche. Al magi­strato si demanda una motivazione della propria decisione che si baserà sui «parametri» indicati nell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delin­quere del soggetto desunta dai a) motivi a delinquere e dal suo carattere, b) dai pre­cedenti penali e giudiziari in genere, c) dalla condotta di vita antecedentemente al reato, contemporanea o susseguente al reato, d) dalle condizioni di vita individuali, familiari e sociali).

E’ chiaro che il giudice per potersi pronunziare su tali complessi elementi di valutazione (19) dovrebbe poter ricorrere all’aiuto di esperti, il che è vietato per altro dalla legge (art. 314 c.p.p.). Ne discende una concreta ambivalenza del mandato giudiziario: da un lato la necessità di valutare il comportamento del reo al fine di in­dividuarne l’eventuale pericolosità sociale, dall’altra l’impossibilità di ricor­rere allo specifico ausilio di tecnici che collaborino alla l`ormulazione del giudizio progno­stico. L’unica concessione fatta dal Legislatore è che il tecnico si pronunci solo ed esclusivamente su que­stioni di tipo psichiatrico. Ne discende che il sostegno al magi­strato viene fornito utilizzando lo strumento della perizia psichia­tricoforense in tema di imputabilità, anche se in realtà non è l’accertamento sull’imputabilità a sti­molare la richiesta di un esperto.

In questo modo di fronte all’impossibilità del giudice di chiedere accertamenti che gli sarebbero sicuramente utili, si assiste all’utilizzazione della perizia psichia­tricoforense in modo distorto e per finalità diverse da quelle istituzionali; tutto ciò ingenera false aspettative da parte del fruitore dell’indagine come pure crea ipotesi di mistificazioni da parte dello stesso tecnico. Appare quindi ovvio e facile che i periti siano pesantemente condizionati dal contesto in cui operano ed adeguano acritica­mente i loro metodi e le loro valutazioni alle aspettative del committente lasciandosi così influenzare nelle loro conclusioni dalla gravità e dall’allarme sociale determinato secondo loro dal reato attuato dal soggetto da esaminare. Va detto che tale at­teg­giamento nasce il più delle volte da un’errata metodologia peritale (20) che porta il tecnico a sostituirsi al giudice arrivando a fornire valutazioni sulla consistenza delle prove in esame e sulla credibilità dello imputato e da ciò traendo conclusioni sulla pericolosità del sog­getto (21). Molto spesso accade che il giudice richieda a questo accer­tamento informazioni che esso non può e non deve fornire ma che tuttavia gli sono indispensabili pcr una corretta applicazione dell’art. 133 c.p.: il tecnico per i motivi condizionanti suddetti risponde a lucide richieste tradendo quindi il suo man­dato deontologico.

Nonostante le ambiguità delineate a nostro avviso non si deve rite­nere che l’accertamento sulla pericolosità sociale sia impossibile e privo di connotazione scientifica. In ultima analisi si tratta pur sem­pre di una prognosi clinica volta ad invi­duare la probabilità di nuovi comportamenti delittuosi legata ovviamente ad una psi­copatologia ed è assimilabilc sia pure con qualche differenza a quella dello psichiatra clinico che è pur sempre in grado di formulare una prcvisione sui com­portamenti fu­turi di un proprio assistito.

E’ chiaro però chc questa simiglianza può essere fatta solo su di un piano teo­rico non dimenticando che il giudizio di pericolosità come si è detto sottende l’applicazione di una misura di sicurezza la cui mo­dalità o capacità «terapeutica» trova molti disscnsi in una semplice ot­tica clinica e più in particolare psichiatrica. Ne discende che spesso il giudizio viene influenzato dal fatto, ormai noto, che il tratta­mento attuabile in un O.P.G. ha scarsa credibilità clinica ed al perito ri­sulta arduo valutare abiettivamente gli elementi di diretta acquisi­zione, rimanendo ambigua­mente suggestionato.

A nostro avviso la possibilità di questa suggestione deve essere tenuta presente nella formulazione del giudizio, ma non deve essere mo­tivo per esimersi dal deline­are qualunque tipo di ipoetsi prognostica. L’astensione globale a nostro avviso po­trebbe nascondere anche  un’incapacità propositiva in termini di forme alternative all’immissione in un O.P.G. o in una Casa di cura e Custodia. Piuttosto la richiesta formale di un simile giudizio potrebbebe contribuire ad evidenziare la contraddi­zione del nostro sistema penale che utilizza la coazione fisica come ipotesi di tratta­mento psichiatrico (ampiamente superata con la legge sul T.S.O.); né va dimenticato che le nuove disposizioni di legge permettono, in modo più chiaro di prima, al giudice dell’esecuzione di valutare sia al momento dell’applicazione che durante l’esecuzione della misura di sicurezza la persistenza della dichiarata pericolosità so­ciale.

Alcol e pericolosità sociale

Si è ritenuto opportuno ricordare i concetti di base che sottendono la formula­zionc di un giudizio di pericolosità sociale perché possa ri­sultare più comprensibile quanto sarà detto in seguito.

Dalla lettura degli articoli del c.p. che regolano l’imputabilità di chi commet­tendo un reato si sia trovato in stato di intossicazione da alcol, si evince che solo l’intossicazione acuta da caso fortuito o forza maggiore e la cronica intossicazione possono essere prese in con­siderazione essendo le uniche condizioni in cui l’alcol può avere sull’incidenza sulla imputabilità. Per altro va ricordato che, sotto il profilo peri­tale, è possibile esprimersi sulla pericolosità sociale di un autore di reato solo se sia stata valutata la sua imputabilità rico­noscendo l’esistenza di un vizio parziale o totale di mente. Le altre ipotesi di intossicazione, secondo il codice penale vigente, non pre­sen­tano necessità di valutazioni prognostiche comportamentali.

Non va dimenticato, però, che molto spesso la formulazione norma­tiva del no­stro Legislatore contrasta con alcune realtà cliniche: basti ricordare quando già detto sulla crisi del concetto di pericolosità so­ciale, laddove nell’ottica della dit`esa sociale sembrerebbe facile ipo­tizzare la probabilità di futuri comportamenti illeciti, mentre nell’ottica clinica ci si può orientare solo in senso possibilistico e non di probabilità.

Il contrasto appare più evidente sc ricordiamo che la prognosi viene richiesta nell’ipotesi di proscioglimento per vizio di mente, con­trasto che nasce dal ratto che l) in psichiatria esiste una scarsa pro­babilità di successo nel predire il comportamento violento del malato; 2) la frequenza degli arresti dei dimessi da ospedali psichiatrici non è superiore alla frequenza degli arresti nel totale della popolazione; 3) i malati di mente figurano con una frequenza del 3-5% nella popolazione in generale che fra gli autori di omicidio o tentato omicidio (cioè i malati di mente non sarebbero più vio­lenti dei non malati di mente); 4) «non esiste correlazione fra crimini e malattia di mente se si escludono le categorie dei sociopatici e degli alcolisti» (22); 5) la perico­losità del malato di mente dimesso dall’ospedale è correlata non tanto alla ma­lattia di mente quanto alla modalità della dimissione ed alla mancanza di strutture di appog­gio esterne all’ospedale.

Ed è proprio in riferimento all’ipotesi psichiatrica che rientra la pericolosità sociale dell’intossicato cronico da alcol; ci si deve cioè chiedere se quest’ultimo debba realmente ritenersi paziente di interesse psichiatrico e ad esso debbano applicarsi le ipotesi elencate in prece­denza circa una scarsa correlazione tra l’intossicazione e la ipotesi di comportamento illecito.

Il precedente punto 4 fornirebbe una prima risposta laddove si af­ferma che per l’alcolista esiste una reale correlazione ad altre catego­rie psicopatologiche (23), (24). In una nostra recente ricerca è stata osservata una recidiva specifica, per gli stessi reati cioè, in circa il 12% dei casi esaminati, mentre 1/3 dei soggetti aveva precedenti penali connessi all’uso di alcol (25). Da queste ipotesi sembrerebbe corretto affer­mare che l’etilista cronico che abbia attuato un reato riconosciuto sintomo della sua condizione patologica (deterioramento mentale, stato crepuscolare della coscienza ecc.), proprio in relazione al persistere delle conseguenze della sua intossicazione, con probabilità potrà at­tuare nuovi illeciti, e dovrà essere qualificato come «pericoloso so­ciale».

Se uest’affermazione trova un suo sostegno in ricerche sul campo, non è pos­sibile ammettere che si tratti di una condizione ineluttabile ed esclusivamente con­nessa all’intossicazione alcolica.

Infatti se leggiamo attentamente queste ricerche e ci soffermiamo alla tipologia delittuosa, ci accorgiamo che la recidiva, sia pure spe­cifca, dell’etilista cronico ri­guarda reati che susciterebbero scarso «allarme» sociale (oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, maltrat­tamenti in fmiglia, atti osceni, reati sessuali privi di violenza o furti), mentre la criminalità globale, in queste ricerche, attiene a tutti coloro che in una qualsiasi misura erano in stato di intossica­zione alcoolica.

Si ritiene importante tenere ben distinti i gradi di intossicazione da alcol, per­ché non si riversi nell’ipotesi comportamentale dell’etilista cronico quella più usuale dell’intossicato acuto, traendo in tal modo conclusioni non accettabili.

E chiaro allora che il riconoscimento di cronica intossicazione come ipotesi eziologica di un comportamento criminoso, nel portare con probabilità al proscio­glimento del soggetto, altrettanto probabilmente lo farà ritenere «pericoloso sociale» non essendo mutata la condizione patologica dall’epoca del reato al momento dell’eventuale accertamento.

Sotto il profilo normativo il soggetto sarà sottoposto ad una mi­sura di sicurezza che, nella fattispecie, difficilmente avrà signifcato terapeutico, ma solo di cautelativo allontanamento dal gruppo sociale di appartenenza ed una volta accertata «l’astinenza» dal tossico (certamente temporanea e contingente) il soggetto potrà essere dimesso e sicuramente si troverà nelle condizioni che lo hanno indotto alla com­missione del reato e ciò contribuirà a chiudere il circolo vizioso che correla lo stato di intossicazione alla probabilità del comportamento illecito.

Forse proprio per questo a proposito dell’etilista cronico si evi­denzia la reale incongruità tra la norma penale e la necessità terapeu­tica laddove il ricorso ad un periodo di allontanamento dal gruppo so­ciale risulta essere soluzione insufficiente e del tutto deresponsabi­lizzante da parte di strutture sanitarie e sociali che dovrebbero adope­rarsi mediante strumenti preferibilmente non coattivi.

Ne discende che la sensibilizzazione sanitaria, associata a reali possibilità di in­tervento sia a livello di prevenzione che soprattutto di trattamento, potrà concreta­mente tradursi in una riduzione dei com­portamenti illeciti ripetuti da parte di etilisti cronici e quindi evi­tare la applicazione di norme pensate in momenti storici diversi da quelli attuali e sicuramente inservibili sotto il profilo terapeutico.

In sintesi riteniamo che se da un lato appare del tutto aleatorio pensare che l’etilista cronico che abbia attuato un reato, in assenza di un concreto intervento te­rapeutico (che coomprenda anche l’inserimento sociale del soggetto), non metta in atto comportamenti sanzionabili ai sensi del c.p., dall’altro lato non è possibile affer­mare a priori che «il pericolo sociale» costituito da questi soggetti sia correlabile solo al loro stato di intossicazione alcoolica. Infatti l’assenza di una qua­lunque concreta tutela di questi soggetti li porta a divenire bersaglio di stimolazioni esogene, sia pure colpose, tali da indurli ad assumere atteggiamenti delittuosi ed in questo caso l’ovvia dichiarazione della loro «pericolosità sociale» non può essere ritenuta la risposta sociale più corretta. E’ indispensabile la riformulazione del concetto di peri­colosità sociale soprattutto di fronte al problema dell’etilista cro­nico, immaginando interventi diversi e più compositi rispetto a quelli attualmente esistenti c rapportando il peri­colo non tanto e solo al per­sistere dello stato patologico del soggetto quanto ad una sua eventuale «volontà» a delinquere ed a rifiutare supporti clinici e sociali.

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