2008-05-23

I diritti inviolabili in una società multiculturale. La Costituzione e la Carta di Nizza del 2000

1.    
Le radici
della Costituzione repubblicana . Il
fondamento di tutte le leggi vigenti in un determinato ordinamento è
la Costituzione,
che in ogni paese dovrebbe essere garante di libertà. Ma non
si può accettare un concetto formalistico di legge
costituzionale che sempre ed in ogni paese sia garante di libertà
.La storia ci insegna che così non è. La Costituzione
di Hitler e quella di Stalin, pur essendo leggi, non hanno tutelato
la libertà. Ed allora dobbiamo accedere ad una concezione
garantista e concreta di Costituzione. Il nesso tra libertà e
legge perde così la certezza che lo ha cementato per millenni.
Nulla vieta che il tiranno eserciti la sua tirannide in nome della 
costituzione  e mediante ordini travestiti da leggi. 

La
nostra Costituzione é democratica poichè, a
differenza della Costituzione fascista, é il frutto della
volontà della  stragrande maggioranza del  popolo :
essa pone al primo posto , nella gerarchia dei valori , non lo Stato
ma la tutela della persona umana e  il  lavoro , 
e rifiuta  qualsiasi concezione utilitaristica del lavoro come
entità economica da trattare come merce di scambio .

Le
sue fonti ideali si
trovano nelle costituzioni dell'Antica Grecia di cui parlano 
Tucidide ed Erodoto,  i primi storici a parlare di 
democrazia. Noi guardiamo al passato ( anamnesi)
per capire il presente ( diagnosi) e prevedere e plasmare il futuro
(prognosi) ,  evitando errori nell'accettare riforme pericolose
in nome della governabilità.

Erodoto,
parlando dell’abbattimento della tirannide dei Magi in Persia,
fa dire ad Otane, uno dei protagonisti della rivolta, chiamato a
decidere su quale forma di governo darsi,: “anche il
migliore degli uomini, una volta salito a
tale autorità, il potere assoluto lo
allontanerebbe dal suo solito modo di pensare.
Dai beni presenti gli viene, infatti, l’arroganza,
mentre sin dalle origini è innata in lui l’invidia.
E quando ha questi due vizi, ha ogni malvagità, perché
molte scelleratezze le compie perché pieno di arroganza oltre
che di invidia. Eppure, un sovrano dovrebbe essere privo di invidia
dal momento che possiede tutti i beni. Invece egli si comporta verso
i cittadini in modo ben differente, è invidioso
che i migliori siano in vita e si
compiace dei cittadini peggiori ed è
prontissimo ad accogliere le calunnie. Ma la cosa più
sconveniente di tutte è questa, se qualcuno lo
onora moderatamente, si sdegna di non essere
onorato abbastanza, se invece uno lo onora
molto si sdegna ritenendolo un adulatore. Il
Governo popolare invece anzitutto ha il nome più bello di
tutti, l’uguaglianza dinanzi alla legge,
in secondo luogo niente fa di quanto fa il monarca, perché a
sorte esercita le magistrature ed ha un potere soggetto a controllo
e presenta tutti i decreti all’assemblea generale. Io dunque
propongo di abbandonare la monarchia e di
elevare il popolo al potere, perché
nella massa sta ogni potenza”
(Erodoto, III, 80). Erodoto era convinto che la potenza di Atene
fosse legata alla democrazia cioé al
potere del popolo: “Gli ateniesi
cresceranno in potenza: è chiaro non da questo solo esempio,
ma sotto ogni riguardo che l’uguaglianza
è un bene prezioso,
gli ateniesi quando erano sotto i tiranni non erano  superiori a
nessuno dei vicini, mentre quando si furono liberati dai tiranni
divennero di gran lunga i primi”
(Erodoto,  Storie, V, 78).

2.     Tucidide,
contemporaneo di Erodoto, a lungo si soffermò sui mali della
guerra e della discordia civile che essa alimenta. E descrisse il
trattato di pace tra Atene e Sparta: “Per cinquant’anni
vi sia la pace senza inganno e senza danno, per terra e per mare tra
gli ateniesi e gli alleati degli ateniesi e i Lacedemoni e gli
alleati dei Lacedemoni” (Le Storie, V, 18, Tucidide). E questa
pace seguì ad una lunga discussione, in cui i Lacedemoni
ricordarono agli ateniesi: “Non è ragionevole che voi,
fiduciosi nella potenza attuale della vostra città e di quelle
che a lei si sono unite crediate che il favore della fortuna sarà
sempre con voi. Gli uomini prudenti  fanno pace soprattutto
quando sono in un periodo di prosperità” (Tucidide IV,
par. 18 Le Storie) ( art 10 e 11 Costituzione)

3.     .
La Costituzione democratica in Grecia. Tucidide diede
per primo l'idea della costituzione
democratica come governo della maggioranza,
e del metodo della preferenza
,  su  una persona  tra le tante , in base al merito,
affermando: ”Abbiamo una costituzione
che non emula le leggi dei vicini, retta in modo che i diritti civili
spettino non a poche persone , ma alla maggioranza,
e per questo essa  é chiamata democrazia;
di fronte alle leggi, per quanto riguarda gli interessi privati, a
tutti spetta  un piano di parità
( la legge é uguale per tutti articolo 3 Costituzione ),
mentre per  quanto riguarda la considerazione pubblica 
nell'Amministrazione dello Stato,  ciascuno é preferito
a seconda del suo emergere in un determinato
campo, non per la provenienza da una classe
sociale più che per quello che vale (art 51 costituzione). E
per quanto riguarda la povertà, se uno può fare
qualcosa di buono alla città, non ne é impedito dalla
oscurità del suo rango sociale. “ ( Tucidide Le Storie
37) Pericle esaltò la democrazia e la civiltà di Atene,
poiché egli perseguiva non l'interesse privato ma il bene
comune , l'interesse generale della città. Al punto che
nonostante sue scelte impopolari in politica estera,  il popolo
lo rielesse poiché ”per tutto il tempo  in cui
guidò la città in periodo di pace, la condusse con
moderazione a così la mantenne sicura ed essa sotto il suo
governo divenne grandissima”( Tucidide Le Storie  )

4.     .I
principi della nostra Costituzione . Molte
costituzioni non sono democratiche.  La nostra è una
costituzione democratica ed antifascista . Poiché –
disse Moro-  è nata dalla comune battaglia degli italiani
  nella lotta di liberazione contro il fascismo,  per
l'affermazione della dignità dell'uomo e del lavoratore contro
ogni forma di mortificazione della sua dignità. Essa contiene
i principi di garanzia
che sono l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la libertà
di opinione, la libertà di associazione, la tutela della
scuola pubblica, la difesa del lavoro e della sua dignità, la
difesa dei diritti  inviolabili dell'uomo.  E contiene un
sistema di regole,  pesi e contrappesi, con un perfetto
equilibrio tra i
poteri.  Senza che nessuno prevalga sugli altri.

Secondo
Calamandrei la Costituzione si fonda su quattro grandi libertà,
inalienabili ed indisponibili, sottratte ad ogni potere , sia
allo Stato sia al mercato. Esse sono la  libertà
personale, ovvero l'immunità da arresti arbitrari e da
torture,   di coscienza e di pensiero , che implica
il diritto di manifestare le proprie opinioni , la libertà di 
riunione, che implica il diritto di protesta
collettiva,  ed associazione, che permette la libera
formazione di partiti e di sindacati, i principali soggetti della
vita democratica.  Secondo  Piero Calamandrei,  i
diritti  di libertà individuali sono precondizioni
della democrazia,  mentre i diritti sociali, da
riconoscere a tutti gli uomini,  sono precondizioni della
libertà individuale.  Essi sono i diritti inviolabili
riconosciuti dall'art 2 della Costuzione: il diritto alla vita, alla
salute, al sapere,  all'ambiente , alla casa, al lavoro
dignitoso, alla pace, ad un giusto processo, alla libertà,
alla legalità, alla sicurezza. L'articolo 2 riconosce i
diritti inviolabili ( o diritti sociali), mentre  l'art 3
li rende effettivi non solo riconoscendo l'uguaglianza di fronte
alla legge , ma anche l'obbligo dello Stato di rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che ,  limitando di fatto 
la  libertà e l'eguaglianza dei cittadini. impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e la piena  partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale dello Stato.

5.    
Il principio di legalità. La
certezza del diritto- La legge

Il
principio di legalità é affermato dall'art 25 della
Costituzione secondo cui  “nessuno può essere 
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso”. Ci può essere anche un'azione
socialmente riprovevole ma se non é prevista dalla legge come
reato, non é punibile. Inoltre la legge deve essere chiara e
comprensibile da tutti ( principio di tassatività).  La
certezza del diritto è la condizione indispensabile per
garantire i cittadini contro i possibili arbitri del potere e dei
giudici Laddove esiste una legislazione incomprensibile, confusa e
contraddittoria, lì c’è l’abuso.
L’essenza delle libertà civili consiste nel diritto di
ogni uomo di rivendicare la protezione delle
leggi. La libertà nelle democrazie
tende a proteggere il cittadino dall’oppressione attraverso le
leggi. Cicerone diceva:
omnes legum
servi sumus ut liberi esse possimus,
siamo  tutti servi delle leggi al fine di essere
uomini liberi. Il punto essenziale è sempre questo: siamo
liberi quando obbediamo a leggi e non a padroni. La libertà
politica è libertà nella legge e mediante leggi. Ai
greci non riuscì di fissare i nomoi,
le loro leggi. Nella Grecia antica il popolo faceva e disfaceva il
diritto a suo piacimento, sicché il potere politico era senza
limiti. Per arrivare ad un sistema giuridico
che vincola il potere politico fu necessario
il costituzionalismo liberale, lo stato di
diritto. Kelsen
notava che una democrazia «senza quella
autolimitazione che rappresenta il principio della legalità si
autodistrugge». Se la democrazia dei
moderni ricomprende in sé le nozioni di libertà e di
legalità, intesa questa come legalità costituzionale,
si ha la liberal democrazia. Rousseau
affermava che la libertà «è
fondata dalla legge e nella legge». Nel
discorso sull’Ineguaglianza osservava:
«Nessuno di voi è così poco illuminato da non
sapere che là dove viene meno il vigore delle leggi e
l’autorità dei loro difensori, non vi può essere
né sicurezza né libertà per nessun».
E concludeva: «La libertà segue sempre la
sorte delle leggi, essa regna e perisce con queste; nulla mi è
noto con maggiore certezza».

Ma
le leggi non possono essere partorite né dalle masse né
da legislatori incapaci. I referendum popolari sono un modo improprio
di creare e abrogare le leggi. I referendum abrogativi tendono
sovente a creare nuove leggi, ma in realtà producono vuoti
pericolosi che spesso non vengono colmati da leggi chiare. Rousseau
si chiedeva: «Come potrà una moltitudine
cieca, che spesso non sa quel che vuole perché solo di rado sa
quel che per lei è bene, mettere in esecuzione da sé
una impresa di tanta mole e tanto difficile come un sistema di
legislazione? ». In concreto il problema, per Rousseau,
poteva essere risolto legiferando il meno possibile. Egli ricordò
che gli ateniesi persero la loro democrazia perché ciascuno vi
proponeva leggi a sua fantasia, mentre invece è la antichità
delle leggi che le rende sante e venerabili. “Lo Stato ha
bisogno di ben poche leggi”. Il punto è dunque che le
leggi di Rousseau sono poche, generalissime, fondamentali, antiche e
pressochè immutabili. Nel contratto sociale egli invoca un
legislatore – un Mosè, un
Ligurco, un Numa, - e cioè un uomo
straordinario nello Stato che assolve una funzione particolare e
superiore che non ha niente in comune col regno umano.

Ma
le leggi- dice Giovanni Sartori-
non sono fatte dalla volontà generale e non sono fatte una
volta per sempre, esse sono sempre da fare. Tanto più che non
sempre la legge è una normativa caratterizzata da contenuti di
giustizia. Per millenni si è ritenuto che la legge dovesse
incorporare valori di giustizia. In realtà la legge è
IUS dalla radice iubeo,
“comando”, il quale può non avere
contenuti di giustizia.

Spesso
la legge viene sciupata per quattro  aspetti, la inflazione,
la loro cattiva qualità, la perdita di certezza e la perdita
di generalità. Si tratta di leggi nel nome ma di non leggi
nella sostanza. Davvero un orrendo pasticcio la cui prima conseguenza
è una proliferazione di leggi che perciò stesso svaluta
le leggi. Nel nostro sistema manca spesso la chiarezza delle leggi e
la coerenza del sistema legale poiché molto spesso le leggi si
sovrappongono e si contraddicono. La certezza del diritto viene meno
perché il continuo mutamento dello stato delle leggi e la loro
inosservanza in vista di possibili e frequenti condoni  rende i
comandi poco affidabili. È il caso della concessione continua
di condoni , che sono ingiusti per coloro che hanno subito la
sanzione immediata rispetto a chi si è giovato di tecniche
dilatorie.

Le
leggi sono sempre più settoriali e parziali, favorendo alcuni
e danneggiando altri. Oggi l’edificio della libertà
nella legge è sostenuto dai diritti umani e cioè dalla
sua conformità a quei diritti. La conseguenza di tutto questo
è la ineffettività delle leggi che sono ignorate,
violate e disapplicate dai cittadini.

6.     .La
Costituzione e gli  stranieri. Nell’ambito  degli
extracomunitari, ci
sono centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori
extracomunitari che vivono  e lavorano in Italia, ma non non
godono dei diritti sociali  
garantiti dalla Costituzione solo ai cittadini italiani.  
Extracomunitari che lavorano e non sono dediti al delitto,  che 
danno ricchezza all’Italia, ma non possono lavorare da regolari
e non possono vivere una vita decente , dignitosa. La  causa di
questo  disagio è una discutibile legge del 1998 (varata
dal governo  di centro sinistra), ma soprattutto la sua 
applicazione da parte  del Ministero del Lavoro; secondo cui si
può lavorare da regolari solo se si viene invitati  dal
datore di lavoro mentre si è nel proprio Paese di origine. Ciò
significa che un datore di lavoro dovrebbe  assumere una persona
sconosciuta senza conoscerne le capacità lavorative. Ciò
è fuori dal mondo!Questo non avviene per cui
l’extracomunitario è costretto ad entrare in Italia da
clandestino ed essere assunto “a nero”.Questa realtà 
provoca un sottobosco di illegalità  di cui sono vittime
gli extracomunitari clandestini, esposti ad ogni abuso, soprattutto
dai datori di lavoro.  Molti sono anche vittime di morti bianche
per l'assoluta mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza sul
posto di lavoro;  e di  gravi ed irreparabili errori 
giudiziari, più frequenti nei confronti degli extracomunitari
per l'assoluta mancanza di ogni difesa da ogni forma di delitto che
viene loro attribuito solo per la loro razza.

7.     .
La interpretazione rigorosa della
Costituzione.  Purtroppo  una parte
della magistratura penale, come ha rilevato Magistratura
Democratica,  é   rigorosa nell'applicare una
legislazione in materia di stranieri  che é  in
contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo garantiti da
convenzioni internazionali.

La
discriminazione degli stranieri anche regolari é 
consentita da una interpretazione restrittiva della Costituzione
repubblicana. Che tutela alcuni dei diritti inviolabili solo con
riferimento ai cittadini italiani. Mentre l'articolo 2
stabilisce che “ la Repubblica  riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica economica e
sociale”, subito dopo, l'art 3,  limita il
riconoscimento e la tutela ai cittadini che “ hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge
senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”. E di seguito
riconosce ai cittadini il diritto al lavoro ( art 4)  ,
il diritto di circolare  liberamente in ogni parte del
territorio nazionale ( art 16), di riunirsi pacificamente
( art 17), di associarsi ( art 18).  Eppure si tratta di
materie che riguardano  diritti già riconosciuti dallo
ius gentium: il diritto di sfuggire alla fame , alle guerre, alle
dittature.

 

 

8.     .
Le convenzioni internazionali.
Questa tendenza a limitare i diritti ai cittadini si pone in
contrasto con la dichiarazione dei diritti dell'uomo proclamata
dall'ONU in NY il 10 dicembre 1948 ,
laddove si afferma  ( art 1) che “ tutti gli esseri umani
nascono liberi ed uguali in dignità a diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza “, e  che ( art 2) “
ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciati nella presente dichiarazione, senza distinzione di razza ,
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione”; e che ( art 3) “ ogni diritto alla 
vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”;
e che ( art 7) “ tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza  alcuna discriminazione, ad una  uguale
tutela  da parte della legge” così come “ art
8) “ ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge”; ; e ( art 9) “ nessun individuo potrà
essere arbitrariamente  arrestato, detenuto od esiliato”
;  ( art  13)  “ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento entro i confini di ogni Stato; ed ogni
individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio,
e di ritornare nel proprio Paese”: (art 15) “ ogni
individuo ha diritto  ad una cittadinanza” nessun
individuo potrà essere privato del diritto di mutare
cittadinanza”; ed infine ( art18) “ ogni individuo ha
diritto alla libertà di pensiero”  , ( art19) “
di opinione”; ( art 20) “ di riunione ed associazione 
pacifica”; e art21); “ ogni individuo ha diritto di
partecipare la governo del proprio paese , sia direttamente sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti”; (art 23) “
ogni individuo ha diritto al lavoro, e a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione”;
ad uguale retribuzione per uguale lavoro” (art 26)
“all'istruzione”; ( art 27) “ di partecipare alla
vita culturale della  comunità”.

9.     Con
molto ritardo,  l'Europa ha riconosciuto questi diritti
fondamentali nella “ carta dei diritti
dell'Unione Europea”, approvata dal
parlamento europeo il 14 novembre del 2000. Nel bill of rights
europeo  vi é un ampio ventaglio di nuovi diritti 
sconosciuti dalle principali costituzioni nazionali o limitati ai
cittadini dei singoli paesi, con una discriminazione inaccettabile.
La Carta di Nizza  
garantisce la protezione di nuovi diritti raggruppati attorno ai
valori fondamentali della dignità,
libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia e
cittadinanza, attorno ai quali si realizza
la  ricomposizione dei beni primari che integrano la dignità
di ogni individuo e così un modello di costituzionalizzazione
della persona, capace di offrire una traccia garantista unitaria e
imprescindibile per l'attività giudiziaria all'interno
dell'Unione .

10. Non c'é
dubbio sulla efficacia vincolante della
“Carta” come “elenco
espressivo delle tradizioni costituzionali comuni” che  ha
avuto in questi otto anni grandi riscontri  sia dalla nostra
Corte Costituzionale 
che dalla Corte dei diritti umani
sino alla storica sentenza del 27 giugno 2006 della Corte di
Giustizia della Comunità europea che finalmente ha citato la
Carta di Nizza e l'ha applicata come parametro di legittimità
di una direttiva europea. Basta ricordare che l'articolo 10 della
Costituzione italiana  stabilisce che l'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute”. E tra queste
sono certamente  la dichiarazione universale dei diritti
dell'Uomo dell'ONU del 10 dicembre 1948 e  la Carta di Nizza 
del 14 novembre del 2000.

Tuttavia
sono in ogni caso evidenti i riflussi dovuti ad una legislazione
nazionale  che si annuncia in contrasto con i diritti umani
sanciti dalla Carta di Nizza e dalla Dichiarazione Universale del
1948 . E bene ha fatto MD a richiamare l'attenzione dei magistrati
ordinari circa la loro qualifica di “organi” dell'Unione,
premessa di un forte impegno della magistratura italiana a essere
convinto attore preposto alla applicazione della carta dei diritti
fondamentali del 14 novembre del 2000, anche in contrasto con la
legislazione nazionale che non sia ad essa uniforme;  fermo
restando il dovere di un impegno senza quartiere di rispetto della
legalità internazionale e di  lotta al terrorismo ed al
crimine organizzato locale e transnazionale,  specie in difesa
dei bambini e delle donne.

11.  L'articolo
11 della Costituzione  é proiettato verso il futuro. Esso
stabilisce che “l'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali. Consente , in condizioni di  parità
con gli altri Stati , alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e
la giustizia tra le Nazioni ; promuove
e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo”.

Il
perseguimento della pace non significa però il venir meno del
dovere  sacro di difendere la Patria che  riguarda tutti i
cittadini. Secondo l'art 52 “la difesa della patria é
sacro dovere del  cittadino. Il servizio militare é
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né
l'esercizio dei diritti politici”.

12.  Il
governo mondiale. Si tratta di una visione
lungimirante del rapporto tra gli Stati, con uno sguardo verso nuove
organizzazioni  internazionali in vista
della pace e dello sviluppo tra i popoli. Il rischio di una guerra
mondiale nucleare è crescente, con il crescere delle potenze
dotate di  armi atomiche: tra queste Iran e Siria.  Non si
può  disconoscere  alle Nazioni Unite il ruolo di
garante della convivenza pacifica e della legalità
internazionale.  L’Europa potrebbe svolgere un ruolo
decisivo in questa fase. Che gli Stati Uniti pensino, da soli, di
vincere ogni forma di guerra, quella convenzionale e quella contro il
terrorismo è pura follia.

 “Esiste
una sola via di uscita”, scrisse  Albert Einstein 
sessanta anni fa: “la creazione di una  organizzazione 
soprannazionale sostenuta da una forza militare  posta sotto il 
suo  esclusivo controllo , che possa impedire allo stato
individuale di muovere guerra”. “Solo quando queste
condizioni saranno soddisfatte” , aggiunse,  “potremo
avere qualche garanzia di non doverci dissolvere nell’atmosfera,
dissolti in atomi”. Einstein  sosteneva  che la
realizzazione di una organizzazione internazionale di tal genere non
poteva attendere il lento evolversi di un graduale processo storico.
“L’obiettivo è di trasformare le Nazioni Unite in
un Governo mondiale dotato di una  capacità militare.
Fino a quel momento, vi è il rischio crescente che i paesi
dotati di armi nucleari  facciano ricorso alla guerra
preventiva”. “ Più della volontà di potenza
– disse Einstein- sarà la paura di un attacco improvviso
a costituire una spinta verso la guerra preventiva ( vedi Iran). La
sola via è quella di sottrarre ai singoli Stati la facoltà
di utilizzare la propria forza militare, trasferendo tale potere ad
un’autorità soprannazionale, costruita attraverso un
riassetto delle Nazioni Unite. Riconoscendo che il
Consiglio di sicurezza non rappresenta più l’assemblea
generale. E’ arrivato il momento di un
adeguamento delle NU alla nuova realtà internazionale, messa
in grado di risolvere i conflitti internazionali, contrastando la
guerra preventiva decisa dai singoli Stati. La strada da percorrere
è  quella di  riscrivere le regole , rispecchiando “
le responsabilità internazionali dei membri “,
modificando in modo radicale il metodo delle rappresentanze alle NU.
Per raggiungere questo obiettivo,  Sergio Romano propone alcuni
parametri  per  stabilire la nuova rappresentanza che sono:
il “ peso demografico dei vari paesi, il prodotto interno
lordo, l’impegno assistenziale verso i paesi poveri, il livello
culturale e scientifico e la quota di partecipazione al commercio
internazionale”.  Più giusta appare la proposta 
di Albert Einstein. I popoli del mondo devono  sentirsi
rappresentati in modo giusto e proporzionale. La soluzione è
che  i rappresentanti siano eletti
direttamente dal popolo, divenendo responsabili di fronte
all’elettorato.  La centralità
delle NU deve risiedere in questa fase di transizione non nel
Consiglio di Sicurezza ma  nell’Assemblea Generale, che
dovrebbe restare riunita in permanenza per tutto il periodo critico
della transizione. Se costantemente impegnata al lavoro, essa
potrebbe intraprendere rapidi ed efficaci passi in tutte quelle aree
esposte al pericolo per la pace. L’Assemblea non dovrebbe
delegare i propri poteri al Consiglio di sicurezza, specie 
finché l’attività del Consiglio resta paralizzata
dai provvedimenti di veto. Come solo organismo competente ad assumere
l’iniziativa con audacia e risolutezza, le NU dovrebbero
adoperarsi fin da subito per creare le condizioni necessarie per la
sicurezza internazionale, gettando le fondamenta di un reale governo
mondiale..

 

13.  La
costituzione secondo Moro.

“La nuova
Costituzione contiene nella sua struttura un pericolo abbastanza
grave- disse Aldo Moro-. Essa , infatti, allinea nei suoi articoli,
sullo stesso piano giuridico, cioé con uguale formalità
e legalità, principi inerenti alla
natura e dignità della persona umana –
i cd detti diritti inviolabili-  e norme costitutive di una ben
individuata organizzazione politica.
Nella prima serie non si ha propriamente Costituzione, ma
riconoscimento dei principi fondamentali della socialità, sui
quali non solo questa nostra Costituzione ma molte altre  potrebbero
essere costruite. Proprio questi sono i principi  che non
dovrebbero mai essere oggetto di revisione costituzionale perché
alterarli significherebbe  condannarsi al ridicolo, al
disordine, alla tragedia. Ora può avvenire che individui o
gruppi, avversando in tutto o in parte le norme essenzialmente
politiche della seconda parte, che rappresentano una soluzione , ma
non l'unica possibile,  del problema politico, fossero indotti
ad avversare tutta la Costituzione in blocco, compresi quei  principi
di altra natura che vi sono inseriti”. “E perciò è
necessario che tutti gli uomini di buona volontà siano
concordi nella difesa di quei principi fondamentalmente umani e
cerchino di trascriverli, prima che sulla carta, sulla viva pagina
dei cuori” ( Aldo Moro scritti e discorsi 1940 1948 ed Cinque
Lune). Il pericolo prospettato   si   profilò
proprio nei termini in cui lo paventò Moro. E questo perché
 la riforma del centro destra  non solo modificava
 l'organizzazione politica dello Stato, ma  intaccava  
i principi  fondamentali  della prima parte  che
secondo Aldo Moro,  Piero Calamandrei  e Giuseppe Dossetti
 sono  immodificabili.  

 

14.  Le
riforme.

Diciamo
subito  che il progetto di presidenzialismo
o premierato, che sembra riemergere,  va
contro la democrazia parlamentare. La storia ci  insegna che i
poteri straordinari  nelle mani di una sola persona sono
pericolosi.  Ne farebbero una specie di monarca assoluto. In
passato  il passaggio dalla democrazia  al  fascismo
avvenne con  una nuova Costituzione, la cd Costituzione
fascista,  che conferiva  al primo ministro poteri
eccezionali,  con una legge elettorale impersonale, la legge
Acerbo, che eliminava il voto di preferenza.  

 Con la riforma  bocciata dal referendum 
si introduceva di fatto una repubblica presidenziale con  l’elezione
diretta del Primo Ministro  con il
rischio di involuzioni autoritarie. La legittimazione del premier
deriverà  non più dal parlamento ma dagli elettori
i quali votano  il primo ministro collegato  con i
candidati o con  una o più liste di candidati.  Viene
in tal modo  cancellata la forma di governo parlamentare  che
fu una solenne scelta dell’Assemblea Costituente.  Anzitutto
una notazione  terminologica. Il nome di Primo Ministro venne
introdotto nel nostro ordinamento con  la legge 24 dicembre 1925
n2263, che fu considerata uno  dei pilastri della cosiddetta
Costituzione fascista.

In realtà la riforma  prevedeva  di
fatto una forma di premierato assoluto. Il premier ( e non il
governo)  determina la politica , può nominare e revocare
i ministri e sciogliere il Parlamento.  senza che il
Presidente della Repubblica possa  minimamente interferire.  
Egli  avrà il potere di gestire una sua maggioranza in
Parlamento, senza necessità di investiture istituzionali o di
fiducia.  Dopo la nomina formale da parte del Presidente della
Repubblica,  il Primo Ministro si presenta  alla Camera
soltanto per illustrare il suo programma. D'altra parte sarà
sufficiente al Primo Ministro mantenere il sostegno di un
piccolissimo numero  di deputati della sua maggioranza per
impedire la formazione di una nuova maggioranza. Anche quando la
maggior parte degli appartenenti alla maggioranza iniziale si sia
dimostrata favorevole al cambiamento del premier. E ciò perché
era esclusa a priori qualsiasi incidenza  del voto dei deputati
appartenenti alla minoranza e dei deputati dissidenti. Si creava,
così, una  relazione di autentica dipendenza della Camera
dei deputati dal Primo Ministro. Che poteva porre ad nutum la
questione di fiducia, con il meccanismo perverso che la camera era
automaticamente sciolta nel caso in cui la mozione è respinta.
 Il primo ministro aveva un potere enorme,  superiore
 persino  a quello  conferito  al  Presidente
degli Stati Uniti, che non può incidere sui poteri spettanti
 al congresso.  E sarebbe stato  più forte
 verso l’ opposizione, che è  parte integrante
della sovranità popolare.     In tal modo il
Parlamento nazionale, che legifera su diritti e libertà
fondamentali dei cittadini, sul lavoro, sulla indipendenza dei
magistrati, sul pluralismo della informazione, sui sistemi elettorali
 e sui conflitti di interesse, perdeva la sua centralità
e la sua libertà perché  condizionato dal
perverso congegno che univa   voto bloccato e questione di
fiducia posta dal primo ministro.

15.  Il presidenzialismo negli USA

Quanto all'aumento dei poteri del primo ministro, dobbiamo ricordare
ciò che accade negli Stati Uniti, paese di democrazia
collaudata.  Negli Stati Uniti, chi decide la guerra? Il
congresso? O il Presidente? E se GW Bush decide di attaccare un
paese, e contro di esso l'uso di armi atomiche, il congresso degli
Stati Uniti può bloccare l'ordine di GW Bush? E le Nazioni
Unite che potere hanno? La risposta è che a decidere su queste
questioni vitali è sempre e solo GW Bush. La Costituzione
 americana conferisce al Presidente , secondo la Corte Suprema,
il potere di “comandante in capo delle Forze Armate”. Ed
il congresso non può bloccare la decisione. Ciò
dimostra la pericolosità del presidenzialismo.

16.  Il federalismo.

La riforma di
tipo federale mette in pericolo l'unità e l'indivisibilità
della  Repubblica sancita dall'articolo 5 della Costituzione.
 Già la improvvida riforma del titolo V della
Costituzione  sotto la guida di Giuliano Amato  diede luogo
ad un sovraccarico di conflittualità fra i diversi livelli
istituzionali aprendo la  strada al  federalismo voluto
dalla lega.  Che stravolge l'equilibrio  dei poteri e
 indebolisce il nostro paese nella realtà europea ed 
internazionale. Ed aumenta notevolmente il costo della politica. In
realtà il federalismo tende non a realizzare un miglior
governo del paese, ma a proteggere gli interessi particolari della
Lega contro quelli dei cittadini delle regioni più povere e
contro gli stranieri. Ed intacca settori fondamentali della vita dei
cittadini quali la scuola, la sanità e la sicurezza.  La
scuola non sarà il luogo del confronto pluralistico di giovani
di diverse  culture, etnie e  religioni  ma  quello
in cui la formazione dei  giovani si  frantumerà
 nelle varie regioni a seconda delle diversità
ideologiche, religiose ed etniche. Con il vanificarsi della speranza
di costruire una comune cittadinanza democratica secondo i principi
di solidarietà e di tolleranza.Nella sanità saranno
avvantaggiate le regioni più ricche di fronte alle regioni più
povere, meno garantite rispetto ad un bene primario quale è il
diritto alla salute. Ciò vulnera  l'idea unitaria dello
Stato pensata da Aldo  Moro e Piero Calamandrei quale  “forma
fondamentale di solidarietà umana”.
E lede il principio immodificabile  (articolo 2) secondo il
quale “ è compito della Repubblica  adempiere ai
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”. Il federalismo nella sanità infatti intaccherà
il diritto alla salute   dei cittadini delle regioni povere, che
è inviolabile.

Preoccupa il Senato federale della Repubblica per il
predominio della  composizione regionale e per la vasta
competenza  che ad esso  rimane anche sui  provvedimenti
 provenienti   dalla Camera dei Deputati , la cui
 rappresentanza è invece a carattere nazionale. Un
istituto ibrido , incomprensibile in più punti.  A parte
il potere di eleggere 4 membri della Corte Costituzionale, al Senato
spetta un groviglio di competenze , tra cui un potere di veto  
sugli stessi principi  fondamentali concernenti le materie di
competenza concorrente tra Stato e Regioni. Nonostante l'attribuzione
di Camera politica che si vuol  dare alla sola Camera dei
deputati.

 

Ferdinando Imposimato

Roma,
Maggio 2008


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
License.


Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Show more